Bce e Trattato di Maastricht
Le banche centrali delle singole nazioni europee, prima del Trattato di Maastricht, avevano un'indipendenza dal potere politico variabile tra il 40 e il 65%; oggi, dopo i cambiamenti determinati dall'avvento dell'euro, hanno raggiunto il 90%.Dunque, mentre nessuna influenza puo' giungere dal potere politico alla BCE, che e' del tutto al riparo dai controlli democratici, dai vertici monetari giungono al potere politico continue indicazioni, parametri cui attenersi, precisi paletti che coinvolgono l'intera economia delle nazioni.
L'art. 4 non la menziona tra le istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti) della Comunita'.Alla BCE, pero', il Trattato conferisce personalita' giuridica e lo Statuto riconosce la piu' ampia capacita' di agire in ciascuno degli Stati membri.
Sotto il profilo giuridico-formale, la BCE non e', dunque, un'istituzione comunitaria.
Gli Stati della Comunita' Europea hanno con la BCE rapporti di tipo esterno, come con uno Stato estero e autonomo, e non possono interferire in alcun modo con le politiche economiche della BCE, che puo' quindi fissare a suo arbitrio TUS, quantita' di denaro da immettere sul mercato e quant'altro di sua competenza in modo indipendente. E, ancora, mentre i dibattiti e le sedute delle Camere dei deputati e del Senato sono aperte al pubblico e le sentenze della Camera dei Deputati e del Senato sono aperte al pubblico e le sentenze delle Corti di Giustizia devono essere dettagliatamente motivate e pubblicate, dall'altra parte-dalla parte del vero potere- le riunioni del consiglio direttivo della BCE sono assolutamente secretate; ed e' lo stesso consiglio che , di volta in volta, decide se pubblicare le proprie deliberazioni, se pubblicarne solo alcune parti o non pubblicarle affatto.Oltre tutto questo, i dirigenti della BCE godono di una sostanziale immunita': non sono infatti previste, all'interno della BCE, sanzioni per comportamenti impropri dei dirigenti. Il Trattato di Maastricht ha fatto di loro membri intoccabili di una societa' segreta che condiziona gli Stati e i popoli.E non stiamo esagerando: le norme sono esplicite.
Le perdite delle sovranita' monetaria e legislativa per gli Stati membri in campo monetario, sovranita' che sono parti essenziali della sovranita' nazionale, da parte degli stati europei, e' stata stabilita in maniera fatale dagli art. 105 e 117 del Trattato di Maastricht.
Il protocollo sul SEBC(Sistema Europeo Banche Centrali), ricalcando l'art 107 del Trattato, stabilisce, all'art.7: ''Indipendenza-Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, ne' la BCE, ne' una Banca Centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari, nonche' i Governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.''
Il medesimo protocollo stabilisce anche il diritto di segretezza(ossia di non rendere pubbliche le ragioni di cio' che decidono sulla testa dei cittadini europei) per i signori della BCE: ''10.4.Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo puo' decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni''.
L'art. 12 del Protocollo, che si intitola ''Responsabilita' degli organi decisionali'', in realta' non prevede alcuna responsabilita'.Congiunto all'immunita' dalle indagini giudiziari per i dirigenti della BCE, questo articolo sancisce la sovranita' dei banchieri centrali sugli Stati che si sono a essi sottoposti.
L'art. 16 del Protocollo sancisce la perdita di sovranita' monetaria degli Stati in favore dei banchieri centrali europei: ''Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'.La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'''.
Cio', ovviamente, non significa che non possono introdursi, da parte di soggetti privati o pubblici, monete complementari sulla base di una convenzione, di un contratto, di un accordo.Come in effetti sta avvenendo, per esempio, in quattordici citta' tedesche.Significa semplicemente che gli Stati aderenti si impegnano a usare e accettare, per legge, l'euro come moneta comune e unica.
Fonte : Euroschiavi di Miclavez e Della Luna
In Italia solo MSI e Rifondazione Comunista votarono contro (1)
(1) http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/10/30/italia-approva-maastricht.html
Le banche centrali delle singole nazioni europee, prima del Trattato di Maastricht, avevano un'indipendenza dal potere politico variabile tra il 40 e il 65%; oggi, dopo i cambiamenti determinati dall'avvento dell'euro, hanno raggiunto il 90%.Dunque, mentre nessuna influenza puo' giungere dal potere politico alla BCE, che e' del tutto al riparo dai controlli democratici, dai vertici monetari giungono al potere politico continue indicazioni, parametri cui attenersi, precisi paletti che coinvolgono l'intera economia delle nazioni.
L'art. 4 non la menziona tra le istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti) della Comunita'.Alla BCE, pero', il Trattato conferisce personalita' giuridica e lo Statuto riconosce la piu' ampia capacita' di agire in ciascuno degli Stati membri.
Sotto il profilo giuridico-formale, la BCE non e', dunque, un'istituzione comunitaria.
Gli Stati della Comunita' Europea hanno con la BCE rapporti di tipo esterno, come con uno Stato estero e autonomo, e non possono interferire in alcun modo con le politiche economiche della BCE, che puo' quindi fissare a suo arbitrio TUS, quantita' di denaro da immettere sul mercato e quant'altro di sua competenza in modo indipendente. E, ancora, mentre i dibattiti e le sedute delle Camere dei deputati e del Senato sono aperte al pubblico e le sentenze della Camera dei Deputati e del Senato sono aperte al pubblico e le sentenze delle Corti di Giustizia devono essere dettagliatamente motivate e pubblicate, dall'altra parte-dalla parte del vero potere- le riunioni del consiglio direttivo della BCE sono assolutamente secretate; ed e' lo stesso consiglio che , di volta in volta, decide se pubblicare le proprie deliberazioni, se pubblicarne solo alcune parti o non pubblicarle affatto.Oltre tutto questo, i dirigenti della BCE godono di una sostanziale immunita': non sono infatti previste, all'interno della BCE, sanzioni per comportamenti impropri dei dirigenti. Il Trattato di Maastricht ha fatto di loro membri intoccabili di una societa' segreta che condiziona gli Stati e i popoli.E non stiamo esagerando: le norme sono esplicite.
Le perdite delle sovranita' monetaria e legislativa per gli Stati membri in campo monetario, sovranita' che sono parti essenziali della sovranita' nazionale, da parte degli stati europei, e' stata stabilita in maniera fatale dagli art. 105 e 117 del Trattato di Maastricht.
Il protocollo sul SEBC(Sistema Europeo Banche Centrali), ricalcando l'art 107 del Trattato, stabilisce, all'art.7: ''Indipendenza-Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, ne' la BCE, ne' una Banca Centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari, nonche' i Governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.''
Il medesimo protocollo stabilisce anche il diritto di segretezza(ossia di non rendere pubbliche le ragioni di cio' che decidono sulla testa dei cittadini europei) per i signori della BCE: ''10.4.Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo puo' decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni''.
L'art. 12 del Protocollo, che si intitola ''Responsabilita' degli organi decisionali'', in realta' non prevede alcuna responsabilita'.Congiunto all'immunita' dalle indagini giudiziari per i dirigenti della BCE, questo articolo sancisce la sovranita' dei banchieri centrali sugli Stati che si sono a essi sottoposti.
L'art. 16 del Protocollo sancisce la perdita di sovranita' monetaria degli Stati in favore dei banchieri centrali europei: ''Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'.La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'''.
Cio', ovviamente, non significa che non possono introdursi, da parte di soggetti privati o pubblici, monete complementari sulla base di una convenzione, di un contratto, di un accordo.Come in effetti sta avvenendo, per esempio, in quattordici citta' tedesche.Significa semplicemente che gli Stati aderenti si impegnano a usare e accettare, per legge, l'euro come moneta comune e unica.
Fonte : Euroschiavi di Miclavez e Della Luna
In Italia solo MSI e Rifondazione Comunista votarono contro (1)
(1) http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/10/30/italia-approva-maastricht.html
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